Statuto


Art.1 . Denominazione

E’ costituita ai sensi dell’art. 2 della Legge 14 Gennaio 2013 n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), un’associazione professionale, senza scopo di lucro, denominata ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE AUTOKEY

Art.2 . Sede

L’Associazione ha sede legale in Corso Vercelli 130, 10155 -Torino. L’Associazione si riserva di istituire, ai sensi della Legge 4 del 14 gennaio 2013, altre sedi regionali e si riserva altresì di attivare sedi periferiche nel territorio nazionale e/o rappresentanze in ambito internazionale aventi le medesime :finalità associative. La variazione delle sede legale è deliberata dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica dello statuto.

Art.3 . Attività costituenti l’oggetto sociale 

L’Associazione ha struttura e contenuti democratici.
L’Associazione è un ente di diritto privato italiano, apolitica e senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività alla normativa prevista dal Codice Civile vigente, alla Legge 14 gennaio 2013 n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), alle regole del presente statuto e ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.
L’Associazione ha lo scopo di promuovere, valorizzare, organizzare e rappresentare, in modo non esclusivo, i professionisti che si occupano di studio, sviluppo, ricerca, divulgazione nell’ambito del settore delle chiavi di autoveicoli e moto.
Nei predetti settori di attività si intendono compresi per attinenza i mezzi di custodia, i manufatti, gli apparecchi ed i prodotti di ogni genere, nonché le tecnologie, i sistemi di sicurezza, le procedure operative ed organizzative, le normative ed i processi di studio e ricerca scientifica e culturale, comunque implicanti l’applicazione e l’impiego di chiavi auto e moto.
In particolare l’associazione ha lo scopo di divulgare il materiale scientifico esistente o di propria produzione in merito le chiavi e la manipolazioni delle serrature come sopra indicate, nonché di prestare consulenza ed assistenza, tavoli di studio, di ricerca, di esperienze condivise in merito alle predette attività, nonché di implementare modelli organizzativi inerenti le attività sopra enunciate, che possano ottimizzare le conoscenze e le abilità dei propri associati sulle tematiche in oggetto.
L’associazione potrà svolgere tutte le attività analiticamente previste nello statuto e qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.
È fatto divieto agli organi amministrativi dell’Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l’esclusivo perseguimento delle finalità associative.
L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali, comunque a carattere marginale e non prevalente, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità. Inoltre, l’associazione potrà partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo o strategico al proprio, e potrà promuovere e partecipare ad associazioni analoghe.
Ai sensi dell’articolo 4 e 5 della legge 14 gennaio 2013 n. 4, l’associazione provvederà a pubblicare tramite il proprio sito web ed altri canali di comunicazione gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità, tra cui l’atto costitutivo e lo statuto dell’associazione, la struttura organizzativa dell’associazione e le altre informazioni previste dalla suddetta legge.

Art.4 . Attività dell’associazione

L’Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, esercitare le sotto indicate attività, connesse alle attività istituzionali e strumentali al raggiungimento delle finalità associative:

  • rilasciare ai propri iscritti, previo necessarie verifiche, un’attestazione relativa alla regolare iscrizione del professionista all’Associazione; ai requisiti necessari alla partecipazione all’Associazione stessa; agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione ali’ Associazione;
  • promuovere la formazione continua degli associati e verificarne le competenze per mezzo di un sistema di valutazione basato su corsi di aggiornamento e verifiche;
  • svolgere e favorire l’attività di organizzazione e diffusione della professionalità riguardante il settore delle chiavi di autoveicoli e moto;
  • creare una rete tra i professionisti del settore, che faciliti lo scambio di esperienze e il supporto reciproco;
  • affermare e consolidare i diritti dei professionisti che svolgono attività di studio, sviluppo, ricerca, divulgazione nell’ambito del settore delle chiavi di autoveicoli e moto;
  • perseguire la finalità formativa ed organizzativa a vantaggio dei soci, con incontri di aggiornamento professionale legato all’attività, nonché legale, informatico ed amministrativo ed ogni altra disciplina utile per facilitare l’attività lavorativa;
  • adottare un codice deontologico, vigilando sulla condotta professionale degli associati e stabilendo le sanzioni disciplinari da irrogare per le violazioni del medesimo codice;
  • promuovere forme di garanzia a tutela dell’utente/cliente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti;
  • organizzare corsi, lezioni, convegni, congressi, workshop, convegni, congressi;
  • diffondere l’immagine e l’attività dell’associazione, produrre strumenti informatici, audiovisivi, multimediali o cartacei, oltre a divulgarne ad un più vasto pubblico la conoscenza di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell’Associazione;
  • creare sinergie e collaborazioni con altri organismi, Enti, Società, Associazioni, ecc. italiane ed estere al fine di creare relazioni con le parti interessate e di conseguenza più opportunità per gli associati;
  • sostenere i progetti proposti tramite convenzioni, sovvenzioni, prestiti, accordi, contratti;
  • svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

Art.5 . Durata

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato;

Art.6 . Soci

Possono far parte dell’associazione i professionisti e gli operatori economici che diano pieno affidamento per l’attuazione dei programmi statutari, dotate di operante professionalità applicata ad attività comprese nei fini sociali, o ad essi riconducibili e coerenti in ogni caso con i caratteri istituzionali dell’Associazione e che ne accettino lo Statuto e intendano partecipare all’attività associativa. I soci si dividono in:

  • Soci Fondatori: coloro che sono intervenuti nella costituzione dell’Associazione. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali;
  • Soci Effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio presentando domanda al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali;
  • Soci Onorari: coloro che sono stati nominati tali dal Consiglio Direttivo per particolari meriti nell’ambito della divulgazione e conoscenza degli scopi associativi e della tutela dei professionisti che operano nell’ambito del settore della riproduzione delle chiavi di autoveicoli e moto. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali, ma possono partecipare all’assemblea dei soci e alla vita associativa.

Art. 7 . Assunzione della qualifica di socio

Per l’assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.
I Soci dovranno dimostrare di aver svolto la propria attività professionale nel settore da almeno quattro anni.
Non possono rivestire la qualifica di Socio i professionisti che partecipano ad associazioni o affiliazioni con finalità simili o concorrenziali a quelle Autokey.
Non possono rivestire la qualifica di Socio i fornitori di attrezzature meccaniche, elettroniche e software volte alle riproduzioni chiavi auto e moto, salvo evidenti ragioni di utilità che possano oggettivamente giustificare una limitazione del predetto criterio.
Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del
Consiglio Direttivo e a suo insindacabile giudizio.
Il Consiglio Direttivo si riunisce per decidere in merito all’ingresso di un nuovo associato nella sua
prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. La partecipazione dei soci all’Associazione non potrà essere temporanea.

Art. 8 . Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci sono tenuti:

a) alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

b) a frequentare l’associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

e) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l’attività;

d) a non diffondere le informazioni e notizie generate nei gruppi WhatsApp di Autokey o in qualsiasi altro strumento social media costituito da Autokey ad esclusivo uso dei soci e, inoltre, a partecipare ai gruppi in modo attivo e non solo passivo, secondo valutazione del Consiglio Direttivo;

e) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio.

I soci hanno diritto di:

a) partecipare all’assemblea e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello Statuto, per l’approvazione del bilancio annuale e per la nomina degli organi sociali dell’associazione e di impugnare le delibere degli organi sociali;

b) partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;

c) ricevere periodicamente informazioni circa la vita associativa;

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e deve essere versata entro 30 giorni prima dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio di riferimento.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal
beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata.

Art.9 . Cessazione della qualifica di socio

I Soci dell’Autokey decadono da tale loro qualifica e cessano pertanto di appartenere all’Associazione
per le sottoelencate cause:

1)Dimissioni volontarie.
2) Dimissioni di fatto, intese come automatica conseguenza di tre assenze consecutive non giustificate alle Assemblee dei Soci o di perdurante inadempienza alle funzioni sociali attribuitegli.
3) Quando abbiano reso false dichiarazioni nella domanda scritta al Consiglio Direttivo al momento della richiesta di adesione.
4) Perdita di uno o pidei requisiti professionali e/o personali che caratterizzano la figura del Socio.
5) Inadempienza agli obblighi, anche operativi, fissati dallo Sta tuto e dal Regolamento Sociale.
6) Coinvolgimento in fatti e procedure di Legge per eventi incompatibili con le caratteristiche istituzionali dell’Autokey e con i fini sociali.
7) Espulsione deliberata dall’Assemblea dei Soci per gravi mancanze di natura professionale, etica e civica non compatibili con la figura e lo spirito dell’Associazione.
8) La non :frequenza continuativa agli eventi formativi del settore, organizzati o riconosciuti da Autokey a garanzia della pro pria formazione permanente.
9) Decesso.
10) Morosità.

L’associazione può dottassi di uno specifico Regolamento che stabilisce nel dettaglio le procedure di cessazione della qualifica di socio per le cause sopra indicate, fermi restando i seguenti principi
statutari:

  • le cause di cessazione di cui ai precedenti punti 1) e 2) debbono considerarsi valide e operanti dietro semplice constatazione dei fatti ed atti inerenti;
  • la causa di cessazione di cui al punto 3), 4) e 8) viene accertata, se non evidente, con procedure analoghe a quelle richieste per l’ammissione dei Soci.
  • le cause di cessazione di cui ai punti 6) e 7) sono da rapportare sia alle Leggi, ai Regolamenti ed al le Norme vigenti, sia ai principi etici, civili e professionali nella loro più profonda accezione recepita nei principi dell’Autokey.

La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilità dal Consiglio Direttivo e resta inadempiente anche dopo l’ulteriore termine in giuntogli dallo stesso Consiglio Direttivo. La morosità e l’espulsione sono deliberate dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Si applicano le eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dai regolamenti dell’Associazione. La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

Art.10 . Organi Sociali

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Presidente;
  • il Consiglio Direttivo. A garanzia della democraticità della struttura dell’Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive.

Art.11 . L’Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell’avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.

L’assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, da un consigliere. La convocazione dell’assemblea può essere comunque richiesta da almeno due\decimi dei soci.

La convocazione dell’assemblea è effettuata con avviso inoltrato almeno quindici giorni prima della
data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo di riunione. Nella stesso avviso di convocazione dell’assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

La convocazione si effettua con e-mail, messaggio, notifica telefonica o lettera confermata dal destinatario anche con lo stesso mezzo. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l’associazione, eleggono domicilio nel luogo e all’indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei Soci. L • assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L’assemblea ordinaria delibera:
a) approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;

b) approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;

e) provvede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;

d) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;

e) delibera in ordine all’esclusione dei soci;

f) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.


E’ ammesso il voto per delega, non più di una per ogni socio partecipante. In prima convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L’assemblea delibera, sugli argomenti posti ali’ ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L’Assemblea straordinaria delibera:

  • sulle richieste di modifica dello Statuto;
  • sullo scioglimento dell’Associazione;

• sulla nomina del liquidatore. Riguardo le modifiche dello statuto, l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno metà più uno degli associati, e delibera a maggioranza assoluta. Riguardo lo scioglimento dell’associazione e la nomina del liquidatore, l’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre\quarti degli associati.

Le riunioni dell’Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere dell’Assemblea dei soci.

Art.12 . Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione del l’associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo rappresenta l’associazione ( ed è legalmente responsabile delle sue azioni in misura degli accordi presi e delle firme poste sui contratti e delle garanzie su di essi indicate).

Il Consiglio Direttivo è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell’associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a undici membri, compreso il Presidente ed il Segretario, il Vice-Presidente e il Tesoriere. I Consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario e il Tesoriere a maggioranza assoluta.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni. Essi sono rieleggibili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di tre, l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:


a) disporre l’esecuzione delle decisioni adottate dall’assemblea dei soci in conformità al presente statuto;

b) istituire appositi comitati consultivi a supporto delle azioni dell’associazione;

e) affidare ordini e incarichi anche a persone non appartenenti al Direttivo o soci;

d) curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;

e) provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione, rendendo il conto della gestione all’assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;

f) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell’associazione, sottoponendolo al l’approvazione dell’assemblea dei soci;

g) approvare i regolamenti per la gestione dell’associazione;

h) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dal l’assemblea dei soci;

i) curare l’organizzazione di tutte le attività dell’associazione;

j) pianificare l’eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell’attività sociale;

k) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;

l) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limi ti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

m) nominare l’eventuale Direttore Generale e altre figure ritenute utili al funzionamento dell’associazione.

Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.


Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presi dente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno la metà dei Consiglieri. In quest’ultimo caso. il consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.


In seno al Consiglio non è ammessa delega. L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre)
riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il
consigliere decaduto non è rieleggibile. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all’uopo nominato dal Presidente fra i presenti;

Art.13 . Presidente – Vice Presidente – Consiglieri Delegati

Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento la rappresentanza legale spetterà al Vice Presidente o ai Consiglieri Delegati.

Al Presidente compete:


a) curare l’attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
b) sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione;
c) curare l’osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedi mento opportuno, sotto ponendolo a ratifica dell’organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Inoltre al Presidente compete il convocare ed il presiedere l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Nell’ambito del Consiglio Direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti -anche con poteri disgiuntivi -un Tesoriere, nonché i Consigliere Delegati.

Il Consiglio Direttivo elegge un Consigliere con funzione di Segretario.

Art.14 . Durata delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali hanno una durata triennale. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.15 . Risorse Economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:


a. quote associative o contributi volontari dei soci;
b. eventuali contributi volontari dei terzi, associazioni o enti privati;
c. eventuali contributi versati dai soci che usufruiscono dei servizi messi a disposizione o partecipano a corsi, conferenze o altre iniziative organizzate dall’associazione;
d. rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo;
e. donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
f. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
g. entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi, comunque occasionali;
h. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo in conformità a quanto previsto dal
presente statuto.

I mezzi finanziari che pervengono all’Associazione vengono depositati in un apposito conto di tesoreria acceso presso un istituto di credito prestabilito. Ogni operazione finanziaria è disposta esclusivamente mediante mandato od ordinativo con la firma del Presidente o di un componente del Consiglio Direttivo appositamente delegato.

Art.16 . Il patrimonio

Il patrimonio è composto da tutti i contributi che pervengano a qualsiasi titolo all’associazione e dai beni mobili o strumentali che pervengano all’associazione in virtù della sua attività.

Il patrimonio dell’associazione può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo statuto. I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimoni o avanzare pretese sullo stesso.

Art.17 . Divieto di distribuzione degli utili

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati,
nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.18 . Rendiconto economico-finanziario

L’esercizio sociale dell’Associazione si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche.

Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio Direttivo, che dia testimonianza delle attività dell’associazione, degli eventi e delle iniziative organizzate, dell’attività di volontariato e favore di bisognosi.

Entrambi i documenti devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Art.19 . Intrasmissibilità della quota associativa

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile

Art.20 . Scioglimento

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, l’assemblea dei soci nominerà un liquidatore. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o affini o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.21 . Comitato tecnico-scientifico

L’Associazione istituisce un Comitato Tecnico-Scientifico, con il compito di definire la competenza che deve possedere il professionista per essere iscritto all’Albo dell’Associazione. Inoltre, il Comitato Tecnico-Scientifico dedica la sua attività alla formazione permanente degli associati.

Art.22 . Completezza dello statuto

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro e di Professioni non Organizzate ai sensi dell’art. 2 della Legge 14 gennaio 2013 n. 4.